Parco della Collina di San Colombano

San Colombano al Lambro

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Il Piano Particolareggiato

Quattro dei cinque Comuni del Plis, hanno analizzato e studiato il loro territorio ed hanno elaborato il Piano Particolareggiato della loro parte di competenza, seguendo la traccia di quello del Comune di San Colombano che aveva anticipato di qualche anno la stesura, in quanto è stato il primo comune a chiedere per il suo territorio collinare il riconoscimento di Parco.
Riportiamo una sintesi della traccia del Piano Particalareggiato.
Il Piano definisce e disciplina l’uso del territorio collinare e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel Parco della Collina, nel rispetto del quadro legislativo di riferimento e delle regole degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
Gli interventi individuati dal Piano, per tipologia e dettami di attuazione, muovono, oltre che dagli obiettivi di tutela delle riconosciute ed indiscusse valenze naturalistiche, dalla volontà di voler salvaguardare l’insediamento dell’ambito collinare, in termini di attività umane in esso consolidate e storicamente condotte.
Attività pregiate di un’agricoltura il cui paesaggio, costruitosi sulle regole e l’orditura della trama dei vigneti, rischia di essere messo in crisi da usi ed alterazioni non compatibili con il sistema ambientale; un paesaggio agricolo che necessita di salvaguardia affinché le potenzialità che esso esprime possano continuare a rinnovarsi in termini di risorsa.

LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Piano Particolareggiato individua e disciplina, per l’ambito collinare, l’uso del territorio e le trasformazioni urbanistiche, edilizie e naturalistiche definendo e regolamentando gli interventi attraverso un apparato normativo composto da disposizioni a carattere prescrittivo e da disposizioni a carattere di indirizzo.
Le disposizioni a carattere prescrittivo: definiscono e regolamentano gli interventi ammessi per ogni area collinare in base alla sue differenti caratteristiche naturali, forme d’uso e necessità di tutela dell’ambiente; la definizione degli interventi per ogni area avviene in base alle sue reali caratteristiche naturali e d’uso, evidenziate in una serie di elaborati cartografici analitici che le illustrano per tematiche, ed ai differenti necessari livelli di salvaguardia.
Il sistema delle regole: è definito in riferimento alle sotto-unità naturali del sistema ambientale, che classificano le area in base alle loro caratteristiche morfologiche, idrografiche, boschive, panoramiche e di degrado ed alle Sotto-unità d’uso del sistema ambientale, che classificano le area in base alle loro caratteristiche d’uso agricolo, insediativo e della mobilità.
Le disposizioni a carattere di indirizzo: individuano per gerarchie, le azioni che l’Ente gestore del Parco, in fase di attuazione del Piano, dovrà promuovere o direttamente attuare e gli ambiti nei quali, entro determinate modalità, le future varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica di livello comunale potranno implementare le attività vitivinicole e ricettive già insediate.
Le sotto-unità naturali del sistema ambientale: individuano, per ogni area, gli interventi di trasformazione naturalistica ammessi e ne definiscono le modalità di attuazione, in funzione dei diversi gradi di salvaguardia e forme di riqualificazione previste per ogni ambito:
– tutela dei versanti ad elevata e forte acclività, con pendenza superiore al 20%, per i quali si ammettono i soli interventi di sistemazione idrogeologica e di rinsaldamento del terreno;
– tutela dei torrenti e dei fossi, per i quali si ammettono i soli interventi di sola manutenzione e pulizia per la corretta regimazione delle acque;
– tutela delle aree boscate, per le quali vengono definiti i criteri di conservazione e ricostituzione delle vegetazioni);
– tutela delle aree panoramiche, per le quali si individuano i diversi gradi di salvaguardia e modalità di valorizzazione;
– recupero dei fenomeni di degrado, per i quali ambiti sono ammessi i soli interventi di recupero e di ripristino dello stato dei luoghi).
Le sotto-unità d’uso del sistema ambientale: individuano, in subordine al rispetto delle prescrizioni di cui alle sotto-unità naturali, i diversi possibili interventi di trasformazione edilizia e urbanistica ammessi e ne definiscono le modalità di attuazione.
Il Piano ammette nuovi interventi di carattere insediativo, attraverso operazioni di ampliamento o nuove edificazioni, unicamente rivolti allo svolgimento delle attività agricole e, compatibilmente al rispetto delle stesse, per la fruizione ricreativa, didattica e culturale, attraverso il preventivo recupero dei manufatti esistenti.
Per gli edifici ad uso residenziale non legati alla conduzione dei fondi e regolarmente condonati, costituenti residenza a titolo primario sono ammessi ampliamenti nella misura massima del 10% da convenirsi con l’Ente gestore in base alle reali necessità del nucleo familiare.
Il limite degli insediamenti e delle infrastrutture realizzabili a servizio delle attività agricole è definito in funzione delle caratteristiche ambientali degli ambiti collinari, sulla base delle quali si sono individuate tre diverse zone, definite:
– agricola pedecollinare;
– agricola collinare;
– agricola dell’altopiano collinare.
In tutte le zone i bisogni edificatori dovranno essere soddisfatti prioritariamente attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Per gli insediamenti rurali di interesse architettonico, paesistico e storico vengono definiti possibili recuperi ad uso anche fruitivo.
Si propongono una serie di interventi da apportare alla rete viarie al fine di incentivare la fruizione ciclo pedonale, ricreativa, didattica e culturale, del Parco. Tali interventi, finalizzati al miglioramento del grado di accessibilità e visibilità, anche dei punti di sosta e di osservazione, prevedono:i
– il ripristino fisico delle strade;
– le forme di gestione della rete, per il miglioramento dei regimi di accessibilità;
– gli interventi di approntamento della cartellonistica ed attrezzature dei sentieri e dei siti rilevanti, per il miglioramento dei regimi di visibilità;
– le forme di esercizio di tutte le strade, attraverso l’individuazione dei sentieri pedonali, ciclabili ed equestri.

Allegati

  • norme-di-attuazione (832 KB)
  • pr-tav1-individuazione-del-perimetro-del-pp (19 MB)
  • pr-tav2-vincoli-di-carattere-sovracomunale-e-azz-di-prg (3 MB)
  • pr-tav3-sottounita-naturali-del-sistema-ambientale (3 MB)
  • pr-tav4-sottounita-duso-del-sistema-ambientale (3 MB)
  • pr-tav5-unita-di-paesaggio-e-ambientali (2 MB)

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